di RAFFAELE VINCENZO GIORGIO
Il parere della Soprintendenza arrivato oltre i termini legali è tardivo e il Comune non può annullare un’autorizzazione già concessa soltanto per adempiere alle richieste dell’organo di tutela.
Lo ha stabilito in maniera netta la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Salerno, con la sentenza numero 01592/2026, accogliendo il ricorso presentato da un cittadini di Maiori nei confronti del Comune di Maiori e del Ministero della Cultura.
Tutto ruota attorno al rinnovo di un’autorizzazione paesaggistica per completare i lavori su una casa già condonata. Nel 2023 il proprietario avvia la pratica e la Soprintendenza sospende l’esame per 30 giorni, avvisandolo a inizio novembre 2024. Il parere contrario dell’ente, però, arriva soltanto il 12 marzo 2025.
Ritenendo quel parere ormai tardivo e non più vincolante, il Comune di Maiori aveva inizialmente rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione il 25 giugno 2025. Soltanto un mese dopo, però, a seguito delle sollecitazioni della stessa Soprintendenza, l’ente locale aveva fatto un passo indietro, annullando in autotutela (un potere della Pubblica Amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento già emesso, per decidere se confermarlo o annullarlo e ritirarlo nel caso in cui contenga errori o sia illegittimo) il provvedimento favorevole appena emesso.

I giudici amministrativi hanno smontato la condotta delle amministrazioni, cancellando l’annullamento del Comune e ripristinando il titolo edilizio. In merito ai tempi della Soprintendenza, il TAR ha chiarito che la sospensione aveva esaurito ogni effetto il 5 dicembre 2024 e che il ritardo del Comune di Maiori nel trasmettere all’organo statale la prova dell’avvenuta notifica rappresenta «una omissione riconducibile alla sfera organizzativa della pubblica amministrazione che non può trasformarsi, in assenza di una specifica base normativa, in una causa di sospensione ulteriore», evitando così «una dilatazione del termine procedimentale a danno del privato».
I magistrati hanno rilevato, poi, che il Comune non avrebbe potuto revocare l’autorizzazione a semplice richiesta dell’autorità statale, poiché la legge impone all’amministrazione che annulla un proprio atto di motivare l’esistenza di un concreto e attuale interesse pubblico, bilanciandolo con le aspettative consolidate del cittadino.
Con la cancellazione degli atti impugnati, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’ufficio tecnico comunale torna ad essere pienamente efficace.


