di RAFFAELE VINCENZO GIORGIO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ufficio di Salerno, ha dato ragione ad un’impresa agricola che si era vista rifiutare il permesso di costruire dal Comune di Tramonti. La disputa è nata quando l’ufficio tecnico comunale ha bloccato i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di un immobile situato in località Pietre Rotte, destinato a diventare un agriturismo.
I giudici hanno annullato il rifiuto del Comune rilevando quello che in diritto viene chiamato sviamento di potere. In parole semplici, lo sviamento di potere si verifica quando un ente pubblico usa una sua competenza per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge.
Quando un cittadino o un’azienda chiede un permesso di costruire, regolato dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), il Comune ha l’unico compito di verificare se le opere rispettano le regole edilizie e urbanistiche, come altezze, distanze e destinazione della zona. Il Comune di Tramonti, invece, aveva rifiutato la licenza edilizia esprimendo giudizi sulla futura attività d’impresa, sostenendo che la società fosse inattiva, che i soci non avessero la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e che non fosse garantita la prevalenza del lavoro agricolo su quello turistico.
La sentenza ha chiarito che non si possono sovrapporre i controlli sui lavori con i controlli sull’attività di gestione. Entrando nel dettaglio delle norme richiamate dai giudici, la pianificazione territoriale provinciale stabilisce che quando si ristruttura o si risana un edificio già esistente in zona agricola non occorre presentare un piano di sviluppo aziendale. Questo documento serve infatti soltanto per le nuove costruzioni, ossia per chi intende fabbricare da zero occupando terreno libero.
Anche sul fronte della normativa sull’agriturismo, regolata dalla legge regionale della Campania (L.R. 15/2008 e Regolamento 18/2009) e applicata alle norme nazionali del Codice Civile (art. 2135 c.c. e D.Lgs. 228/2001), non è obbligatorio che i soci abbiano il titolo formale di Imprenditore Agricolo Professionale per avviare l’attività, essendo sufficiente che la società svolga concretamente le lavorazioni della terra. Inoltre, un periodo di inattività passata non blocca la possibilità di investire, perché i progetti vanno valutati per il futuro, e un basso numero di posti letto fa presumere per legge che l’attività agricola rimanga quella principale rispetto all’accoglienza.
Annullato il rifiuto, il Comune dovrà riesaminare la domanda di permesso di costruire attenendosi solo all’edilizia. In questa nuova valutazione, l’amministrazione è strettamente vincolata dal principio del “colpo unico” («one shot»), previsto dall’articolo 10-bis della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Questa regola tutela il privato evitando che la burocrazia opponga un rifiuto dietro l’altro, stabilendo che dopo un annullamento deciso da un giudice l’ufficio pubblico non può tirare fuori per la prima volta nuovi ostacoli o scuse che erano già ben visibili fin dalla prima istruttoria.
Dunque, i giudici hanno decretato che «sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato».


